TERZA VIA
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Superare il referendum abrogativo

Nella Carta Costituzionale del 1948, per via dell'analfabetismo imperante, i padri costituenti non ritennero andare oltre il referendum abrogativo, proprio perchè meno impegnativo anche se non risolutivo ed a sovranità limitata, in quanto rinviava comunque al legislatore la facoltà di modificare la parte abrogata, senza alcuna indicazione e/o indirizzo di merito. 

Oggi, con l'evoluzione culturale e la maturazione politica dei cittadini, che si traduce in maggior partecipazione popolare alla vita democratica del paese, il referedum abrogativo non è più rispondente alle esigenze di una democrazia matura.  

Sarebbe il momento, quindi, di passare oltre, abolendo l’istituto del referendum abrogativo per sostituirlo con quelli di tipo: sostitutivo, alternativo e propositivo, e semmai limitandone complessivamente il numero a non più di tre per ogni tornata referendaria, in modo da consentirne una miglioe divulgazione ed approfondimento.

In particolare:

  • il referendum sostitutivo, di iniziativa popolare e/o partitica, dovrebbe essere riservato all’abrogazione e contemporanea sostituzione di uno o più articoli di una legge vigente o di un intero articolato legislativo  con  un altro, definito in maniera chiara e comprensibile, come nell'esempio della scheda sottostante:

  • il referendum alternativo, di iniziativa governativa e/o parlamentare, dovrebbe essere riservato a sostituire uno o più articoli di una legge, o addirittura  un intero articolato legislativo, con un altro, scelto tra due (max tre) proposte chiare e distinte, presentate in merito allo stesso argomento o, addirittura, affidare ai cittadini la scelta con conseguente approvazione, ex novo, di una proposta legislativa tra due (max tre) disponibili in merito allo stesso tema, specie su temi di natura etico-morale, nonchè di riforme costituzionali, su cui non vi sia identità di vedute nella maggioranza governativa e/o nel Parlamento, come nell'esempio della scheda sottostante:

  • il referendum propositivo, di iniziativa popolare e/o partitica, dovrebbe essere riservato all’approvazione di una proposta legislativa di iniziativa popolare e/o partitica. come nell'esempio della scheda sottostante:

Quest’ultimo tipo di referendum, alquanto delicato quanto importante, si è reso necessario per la difesa della sovranità popolare, in materie di concorrenza tra interessi generali del paese ed interessi della classe politica, nei confronti della quale il popolo, attualmente, non ha alcuna possibilità di difesa.

Quanto alla validità del risultato referendario, questa dovrebbe essere legata alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi a livello nazionale e, non più, alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, almeno per quanto riguarda interventi legislativi che non interessino riforme costituzionali.

Amaro

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