TERZA VIA
NAVIGAZIONE - RICERCA

Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica

Nel sistema politico italiano il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale, così come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

Ai sensi dell’art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale eletto dal Parlamento bicamerale in seduta congiunta, integrato da rappresentanti delle Regioni (tre per ognuna di esse, ad eccezione della Valle d’Aosta che ha un solo rappresentante) e dura in carica sette anni.

Per garantire un consenso, il più ampio possibile, intorno a quest’'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dell'assemblea; mentre per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente è il garante supremo della Costituzione e rappresenta l'unità nazionale, con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato. La sua carica è super partes rispetto ai tre poteri statuali (Esecutivo - Giudiziario - Legislativo)  previsti per la gestione nazionale,

In base all'art. 87 della Costituzione, il Presidente è anche il  Comandante supremo delle forze armate (Aeronautica - Esercito - Marina) e come tale presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Tra le altre funzioni e poteri attribuiti al Presidente, particolare rilievo meritano: la funzione di presiedere  il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno della Magistratura (art. 104), e  la  potestà di sciogliere una o entrambe le Camere parlamentari in caso di necessità (art. 88).

VARIANTI PROPOSTE:

  1. Nell’elezione del Presidente a camere congiunte si potrebbe fare a meno della integrazione con i rappresentanti regionali, se e solo se i rappresentanti parlamentari fossero stati candidati unicamente nel collegio elettorale di origine o di residenza, quindi già si per sè rappresentanti delle varie regioni italiane. In alternativa si potrebbe ampliare la base elettorale integrando i parlamentari con i componenti del Governo (Ministri), del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte Costituzionale.
  2. Nella sua veste di supremo custode della Costituzione, sarebbe logico riconoscere al Presidente il diritto di presiedere direttamente, o indirettamente mediante persona qualificata di sua insindacabile nomina, la Corte Costituzionale, così come sarebbe altrettanto logico promuovere un controllo preventivo di legittimità costituzionale  su tutte le leggi licenziate dal Parlamento, prima dell’ apposizione della sua controfirma e la promulgazione delle stesse, onde evitare i danni conseguenti alla applicazione di leggi incostituzionali (come ad es. l’attuale legge elettorale, denominata porcellum) e salvaguardare, nel contempo, la dignità della figura presidenziale, anche nei confronti degli attuali possibili rifiuti del Parlamento a recepire i suoi suggerimenti in tema di legittimità costituzionale.
  3. Di contro, sarebbe opportuno che il Presidente non avesse alcuna rappresentanza nel Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentando questo la massima espressione del potere giudiziario, in modo da tenere l’istituzione presidenziale al di fuori e al di sopra dei singoli poteri istituzionali.
  4. Nella veste di Comandante supremo delle forze armate, al Presidente andrebbe riconosciuto inoltre il diritto di designare il  Capo di stato maggiore della difesa (vertice militare delle FF.AA.)  e di indicare una rosa di almeno tre candidati per la nomina a  Ministro della Difesa, dalla quale il Presidente del Consiglio neoeletto potrebbe scegliere, a suo insindacabile giudizio, la persona a cui affidare la carica politica. 
  5. Allo stesso modo, per separare quanto più possibile il potere esecutivo da quello giudiziario, sarebbe opportuno che la nomina del Ministro di Grazia e Giustizia non fosse di pertinenza incondizionata del Presidente del Consiglio, bensì fosse limitata all’ambito di una rosa, di almeno tre candidati, proposti sempre dal Presidente della Repubblica, di concerto col Consiglio Superiore della Magistratura. In questo caso potrebbe essere lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia a presiedere, direttamente od indirettamente, il Consiglio Superiore della Magistratura.

In conclusione la nuova architettura istituzionale dovrebbe essere la seguente:

  Amaro

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