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Il Potere Giudiziario

Prerogativa della magistratura, alla quale è affidata l’amministrazione della giustizia in osservanza alle leggi vigenti.

Questa è organizzata secondo un ordinamento autonomo al cui apice è collocato il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) che, più appropriatamente, andrebbe presieduto, direttamente, dal Ministro di Grazia e Giustizia e/o da un suo qualificato delegato, anziché dal Presidente della Repubblica, come previsto attualmente in Costituzione, in modo da avere un rapporto dialettico e collaborativo più stretto tra Magistratura e lo stesso Ministero, assegnando, nel contempo, al Presidente della Repubblica un ruolo effettivamente super partes rispetto ai tre Poteri Istituzionali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Conservando sempre la distinzione tra le tre procedure: penale, civile ed amministrativo, a partire dal basso, l’ordinamento giudiziario dovrebbe contemplare i seguenti livelli:

  • Uffici Comunali di Conciliazione, posti a carico dei Comuni ospitanti, per la sede, gli arredi ed il personale ausiliario, ai quali affidare il ruolo di filtro primario del contenzioso, con competenza limitata a quella attualmente imposta ai giudici di pace ed ai giudici onorari. Questi uffici, affidati alla gestione degli attuali giudici di pace, nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, dovrebbero essere operativi in tutti i Comuni di almeno 5000 abitanti, e ad essi si dovrebbe poter ricorrere direttamente da parte dei cittadini, senza vincolo all’assistenza legale.
  • Preture circondariali per giudizi di 1° grado, da affidare ad un magistrato togato monocratico, con funzione requirente e giudicante, al quale attribuire competenza in tutti gli altri processi che vanno al di là delle competenze demandate agli Uffici di Conciliazione. Queste andrebbero distribuite sul territorio nazionale in ragione di una ogni 100.000 abitanti minimo ed a copertura di un raggio di azione non superiore a 50 Km.
  • Tribunali provinciali per giudizi definitivi di 2° grado da affidare ad un collegio giudicante di almeno 3 magistrati  togati. 
  • Corte d‘Appello o Cassazione a livello nazionale, per giudizi eccezionali di 3° grado affidati ad  un collegio giudicante costituito da almeno cinque magistrati togati.

Va precisato che l’appello in Cassazione per il 3° grado dovrà essere consentito, inequivocabilmente, solo  in caso di produzione di nuove ed importanti prove ai fini della revisione del  processo di 2° grado, o quando i giudizi di 1° e 2° grado risultino diametralmente opposti.

Alla magistratura si dovrebbe accedere per corso - concorso pubblico ed i relativi sviluppi di carriera, consistenti nel passaggio di livello tra quelli innanzi previsti per l’intero ordinamento giudiziario, dovrebbero essere legati ai titoli ed ai curricula professionali dei singoli magistrati (con riferimento specifico al numero di processi portati a termine, oltre alla valenza socio - economica degli stessi).

La carriera giudiziaria dunque dovrebbe iniziare con un’esperienza, almeno quinquennale, nelle Preture Circondariali e, solo dopo questa esperienza formativa e qualificante, si dovrebbe poter passare, sempre mediante concorso interno per titoli e curricula professionali, a ricoprire il ruolo di magistrato requirente nelle Procure provinciali, per un periodo non inferiore ad un altro quinquennio, al fine di poter  acquisire un’ulteriore esperienza professionale nella conduzione di indagini giudiziarie, molto utile ai fini di una valutazione critica ed impersonale delle prove processuali per arrivare a dei convincimenti obbiettivi sia ai fini di una proposizione penale sia ai fini di una pronuncia di sentenza.

Dopo questi due periodi di esperienza preliminare e comune a tutti i magistrati, questi dovrebbero essere in grado di scegliere, in via definitiva, il ruolo di appartenenza per il successivo sviluppo di carriera: ruolo requirente, come Pubblico Ministero, o ruolo giudicante, come Giudice per le Indagini Preliminari, ruoli che sarebbe opportuno mantenere  distinti e separati, onde  evitare possibili  reciproche influenze e/o interferenze tra gli operatori dell’uno e dell’altro ruolo, benché facenti capo ad un unico organo di governo dell’intera magistratura qual è l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura.

Detto organo potrebbe essere costituito da 13  membri:

  • uno designato dal Ministero di Grazia e Giustizia, con funzioni di Presidente;
  • quattro designati dal Parlamento (due dal gruppo di  maggioranza e due dal gruppo di minoranza);
  • sei in rappresentanza dell’Ordine dei Magistrati, tre giudicanti + tre requirenti;
  • due membri di diritto: 1° Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Per concludere l’argomento, ai magistrati, come ad ogni singolo cittadino, va riconosciuto il diritto di voto sia attivo che passivo, ma l’esercizio di quest’ultimo dovrebbe essere incompatibile con il successivo rientro in magistratura, così come incompatibile dovrebbe essere l’iscrizione a partiti politici nazionali e/o a correnti interne alla magistratura nel corso della carriera giudiziaria, in quanto la magistratura dovrebbe essere “ super partes” e quindi neutra.

In tema di incompatibilità in senso lato, infine, si ravvisa la necessità di introdurre il principio generale del divieto di cumulo: di mandati politici e/o incarichi professionali pubblici alle cariche istituzionali degli stessi magistrati, a meno che il trattamento economico non sia commisurato soltanto al più remunerativo di essi.

Al di sopra di detti organi istituzionali è da porre la Corte Costituzionale, organo istituzionale al quale sono demandati i compiti di interpretazione e salvaguardia della Costituzione, di verifica e controllo della rispondenza costituzionale delle leggi licenziale dal Parlamento e/o ammesse a referendum popolare, nonché arbitro in materia di contenzioso tra i tre poteri dello stato, con parere vincolante per le parti in causa.

Detto organo potrebbe essere costituito da 15 membri:

  • uno su designazione del Presidente della Repubblica, con funzioni di Presidente;
  • uno su designazione del Presidente del Consiglio;
  • uno su designazione del Presidente del parlamento (monocamerale);
  • sei designati dal Parlamento (tre dal gruppo di maggioranza e tre dal gruppo di minoranza);
  • sei designati dal Consiglio Superiore della Magistratura (tre magistrati del ruolo requirente e tre del ruolo giudicante);

Tenuto presente, infine, che l’operato, sia dei rappresentanti del potere esecutivo che di quello legislativo, è soggetto al vaglio elettorale e quindi in definitiva risponde al giudizio degli elettori, è opportuno che anche quello dei rappresentanti del potere giudiziario risponda, se non agli elettori, o agli apparati degli altri due poteri, per il rispetto del principio di indipendenza reciproca, almeno ad un organo esterno a quello di autogoverno, per evitare appunto che la magistratura diventi una casta intoccabile, al di fuori di ogni possibile controllo esterno.

In quest’ottica, l’organo esterno più idoneo al controllo della magistratura potrebbe essere costituito proprio dalla Corte Costituzionale, la cui collocazione è al di fuori e al di sopra dei tre poteri di cui innanzi.

A quest’organo, quindi, potrebbero essere deferite tutte le richieste di provvedimenti avanzate dal Ministro della Giustizia, che non abbiano trovato soddisfacente risposta presso il C.S.M., organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa la definitiva risoluzione delle ricorrenti controversie circa l’attribuzione di responsabilità in merito alle disfunzioni e lentezze della macchina giudiziaria, addebitate dal potere esecutivo alla magistratura e da questa, a sua volta, rinviate al mittente, per quanto riguarda la carenza di organico e di fondi per spese correnti, ed al potere legislativo, di competenza parlamentare, per quanto riguarda la revisione ed aggiornamento sia legislativo che procedurale dei processi, al fine di una sostanziale riduzione dei tempi giudiziari.

  Amaro

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